Sez. U, Sentenza n. 735 del 19/01/2015 (Rv. 634018 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Cosiddetta occupazione appropriativa - Illecito aquiliano - Natura - Illecito istantaneo - Conseguenze - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza - Danni da perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione dello stesso o alla proposizione della domanda di risarcimento - Decorrenza anno per anno - Danni risarcibili per equivalente pecuniario - Decorrenza dalla domanda giudiziale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 55 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)