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Sez. 2, Sentenza n. 1352 del 06/11/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167810 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONI CON CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - CONDIZIONI - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA IPOTESI CRIMINOSA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167810-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONI CON CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - CONDIZIONI - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA IPOTESI CRIMINOSA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art. 586 cod. pen., che si ricollega alla regola generale esposta nell'art. 83 cod. pen., considera l'ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l'applicazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 586 cod. pen. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente e cioè in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l'accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento - da parte dell'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)