Sez. 5 - , Sentenza n. 16660 del 04/08/2020 (Rv. 658593 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Sovvenzione erogata al venditore o prestatore - Rilevanza - Condizioni - Contributo erogato da società collegata al fine di alleggerimento dei costi - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
In tema di IVA, la sovvenzione erogata da un terzo assume rilevanza ai fini dell'imposta che deve assolvere il sovvenzionato quando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazioni a monte e a valle, da intendersi anche come correlazione diretta ed esclusiva all'attività economica del sovvenzionante, purché il prezzo che l'acquirente o il destinatario della prestazione debbono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o del servizio; sicché non rileva, di per sé, il contributo erogato (nella specie, da una società collegata in seno ad un gruppo societario del quale la sovvenzionante non era la controllante) al fine di alleggerire i costi che la sovvenzionata abbia programmato di sostenere e che in concreto non ha sostenuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)