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Sez. 5, Sentenza n. 16827 del 30/07/2007 (Rv. 600936 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Contributi alle imprese - Inclusione nella base imponibile ai fini dell'IVA - Condizioni - Connessione diretta tra contributo e prezzo praticato alla clientela - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600936-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

Nel caso in cui il bene od il servizio offerto da un imprenditore alla propria clientela sia realizzato col contributo di enti pubblici, la base imponibile ai fini dell'IVA va determinata distinguendo due ipotesi: (a) se il contributo è erogato a fondo perduto, esso non entra a comporre la base imponibile, con la conseguenza che il cedente o fornitore dovrà calcolare l'IVA da applicare al cessionario del bene o servizio sul prezzo da questi effettivamente pagato; (b) se, invece, il contributo è direttamente connesso al prezzo che il cedente o fornitore pratica alla propria clientela (vale a dire che è stato erogato proprio al fine di integrare tale prezzo), l'IVA andrà calcolata sul corrispettivo percepito dal fornitore o cedente, maggiorato del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nella specie, una società dedita all'intermediazione nell'erogazione ad imprenditori di contributi comunitari, svolgeva la propria attività acquistando direttamente da terzi i beni ed i servizi di cui gli imprenditori beneficiari del contributo avevano bisogno, che successivamente ritrasferiva a questi ultimi. Nello svolgimento di tali operazioni, la società intermediaria aveva portato in detrazione per intero l'IVA pagata in occasione dell'acquisto da terzi di beni e servizi, mentre quando ritrasferiva ai beneficiari i medesimi beni e servizi riscuoteva l'IVA calcolandola unicamente sulla quota di prezzo non coperta dal contributo. Mentre il giudice di merito aveva ritenuto illegittima tale condotta, rigettando il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento della maggior imposta, la S.C. - in applicazione del principio di cui alla massima - ha cassato tale decisione, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente motivato in merito alla natura o meno di sovvenzione a fondo perduto del contributo nel caso di specie concretamente erogato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)