Sez. 1, Sentenza n. 2998 del 09/01/1985 Ud. (dep. 30/03/1985) Rv. 168560 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di ricognizioni, nell'ipotesi in cui il soggetto, autore dell'indicazione della persona, abbia dichiarato di avere conosciuto costei in tempo anteriore al fatto, per averla più volte incontrata, e specifichi modalità di tempo e di luogo degli incontri nonché fornisca particolari somatici ed anagrafici della detta persona, della quale dichiari di ignorare unicamente le generalità, può legittimamente utilizzarsi la sola esibizione di fotografia, per acquisire la precisazione di tali generalità, così rendendosi ultronea e frustranea la rituale ricognizione di persona. (V mass n 156773; (V mass n 154538; (V mass n 148178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)