Sez. 1, Sentenza n. 2551 del 04/02/1981 Ud. (dep. 25/03/1981) Rv. 148178 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - VALORE - FATTISPECIE.*
Le ricognizioni fotografiche non sono disciplinate dalla legge processuale e, percio, il riconoscimento dell'autore d'un reato effettuato mediante fotografia dinanzi agli organi di polizia giudiziaria non puo assumere il valore d'una formale ricognizione di persona, anche se puo costituire valido elemento di prova quando trovi riscontro in altre circostanze risultanti dagli Atti del procedimento. (nella specie si e precisato che la prevista possibilita di utilizzare processualmente le anzidette ricognizioni e conseguenza del principio del libero convincimento che ha ripudiato le prove legali, le quali facevano rifiutare ai giudici la responsabilita del giudizio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)