Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 18/02/1987 (Rv. 451136 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - IMPEDIMENTO DELLA ESTINZIONE DEL PROCESSO RIASSUNTO - TEMPESTIVA DELL'ESTINZIONE - COSTITUZIONE DI UNA ALMENO DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - IMPEDIMENTO DELLA ESTINZIONE DEL PROCESSO RIASSUNTO - TEMPESTIVA DELL'ESTINZIONE - COSTITUZIONE DI UNA ALMENO DELLE PARTI - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 307, comma secondo, cod. proc. civ. - applicabile anche in appello in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 347 - il processo riassunto si estingue "se nessuna delle parti siasi costituita". Tale espressione, però, non va intesa nel senso che, per impedire l'Estinzione, basta comunque costituirsi, anche senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., occorrendo, invece, che almeno una delle parti osservi il termine assegnatole con riferimento alla (fissata) udienza di comparizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)