Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 21/02/2014 (Rv. 629717 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Declaratoria d'incompetenza - "Translatio iudicii" - Necessità di rinnovata iscrizione a ruolo e tempestiva costituzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)