Sez. L, Sentenza n. 11359 del 17/11/1993 (Rv. 484373 - 01)
Professionisti - Geometri | Art. 7, terzo comma, legge n. 773 del 1982 e art. 1 legge n. 236 del 1990 - Interpretazione in contrasto con il dato letterale nel senso della non necessità dell'attualità dell'iscrizione alla Cassa di previdenza ai fini della pensione di riversibilità ai superstiti del geometra - Divieto.
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Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa. Pertanto, la norma dell'art. 7, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (poi novellata dall'art. 1 della legge 4 agosto 1990 n. 236) non può essere interpretata (in contrasto con il dato letterale) nel senso che essa, ai fini del conseguimento della pensione indiretta dei superstiti del geometra deceduto, non esige il requisito (non previsto invece dalla precedente legge 4 febbraio 1967 n. 37) dell'attualità della iscrizione (alla Cassa nazionale previdenza ed assistenza a favore dei geometri) del professionista deceduto.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 04/02/1967 num. 37, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 7, Legge 04/08/1990 num. 236 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)