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Sez. L, Sentenza n. 12081 del 18/08/2003 (Rv. 565911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia - Interpretazione letterale - Possibilità di riferire l'ambito della garanzia alle retribuzioni non corrisposte negli ultimi dodici mesi con il limite quantitativo di tre mensilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la disposizione dell'art. 2, comma primo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la quale stabilisce che il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo, del medesimo decreto legislativo, non consente che al lavoratore vengano corrisposti crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi prima degli ultimi tre mesi del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece riconosciuto il diritto della ricorrente - che negli ultimi tre mesi del rapporto non aveva svolto attività lavorativa in forza di unilaterale provvedimento di sospensione della prestazione per permesso non retribuito - al pagamento di crediti relativi a prestazioni di lavoro svolte prima degli ultimi tre mesi, per le quali non era stata corrisposta alcuna retribuzione, ritenendo che il riferimento ai dodici mesi indicasse l'ambito temporale di copertura da parte del Fondo di Garanzia, mentre quello relativo ai tre mesi concernesse solo il "quantum" della garanzia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)