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Sez. 1, Sentenza n. 520 del 13/01/2005 (Rv. 580652 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza - Fondamento - Circolazione stradale - Violazioni - Opposizione a sanzione amministrativa - Principio - Applicazione - Rilievo.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580652-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Un siffatto principio assume, in particolare, sicuro valore nel procedimento avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa relativa alla circolazione stradale, in cui il verbale redatto dagli agenti è normalmente la fonte primaria del convincimento del giudice, il quale, ove non faccia ricorso ad altri mezzi e richiami altri elementi, fa ad esso implicito rinvio, conferendogli valore basilare per l'accertamento dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)