Sez. L, Sentenza n. 11058 del 10/06/2004 (Rv. 573535 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Generica affermazione della idoneità delle prove documentali e testimoniali alla dimostrazione dei fatti fondanti il convincimento - Omessa indicazione delle prove ritenute idonee - Ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 - Oneri gravanti sul ricorrente - Individuazione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione della sentenza di merito che si limiti ad affermare genericamente, cioè senza indicare specificamente le fonti probatorie da cui origina il convincimento, che l'istruzione, esperita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali, ha fornito la dimostrazione di una serie di fatti, specificamente indicati, sui quali il giudicante fonda il suo convincimento, rappresenta una dichiarazione formale ed intrinsecamente solenne, con la quale il giudice attesta in maniera semplificata che effettivamente sussistono elementi probatori ritenuti idonei a giustificare l'esplicitato convincimento in fatto, a fronte della quale la parte che impugna la sentenza con ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento. Ciò, tanto più qualora la parte denunci che il giudice non ha valorizzato alcune risultanze probatorie ad essa favorevoli, poiché in tal modo essa dimostra di bene aver individuato fra le dette risultanze quali le siano favorevoli e quali no, e, quindi, di aver percepito da quali elementi probatori il giudice abbia concretamente dedotto il suo convincimento. (Sulla base di tali principi la S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione che aveva censurato una motivazione solo perché enunciata nei termini suindicati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 111 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)