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Sez. U, Sentenza n. 11305 del 28/04/2023 (Rv. 667459 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Comportamento gravemente scorretto ex art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento soggettivo - Coscienza dell'antigiuridicità della condotta - Necessità - Esclusione - Volontarietà della condotta e conoscenza delle circostanze di fatto - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667459-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, affinché sia integrato l'illecito del comportamento gravemente scorretto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere in presenza di circostanze di fatto che, conosciute dal magistrato, dovrebbero indurlo ad astenersi dal comportamento sanzionato. (Fattispecie relativa a messaggi WhatsApp inviati a un componente del C.S.M., tesi a screditare umanamente e professionalmente dei colleghi che concorrevano per il conferimento di un ufficio semidirettivo di un tribunale).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)