Sez. U - , Sentenza n. 21974 del 10/09/2018 (Rv. 650281 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare per omessa astensione - Elemento psicologico - Intento di favorire o danneggiare una delle parti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre che il magistrato abbia avuto uno specifico intento di favorire o danneggiare una delle parti del processo, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza di circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza disciplinare di assoluzione di un giudice delegato, il quale aveva omesso di astenersi dalla trattazione di procedure fallimentari, il cui curatore aveva ceduto un appartamento alla convivente del magistrato ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con denaro proveniente in parte da quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)