Sez. 2, Sentenza n. 2688 del 06/11/1964 (Rv. 304027 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER IL MERITO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - IRRITUALITA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER IL MERITO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - IRRITUALITA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DELL'INEFFICACIA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Se il pretore, in Sede di provvedimento d'urgenza, anziche fissare un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, dispone il prosieguo del processo davanti a se, per un abnorme giudizio di convalida della cautela, conclusosi con sentenza di conferma, va cassata senza rinvio la decisione del tribunale, davanti al quale tale sentenza sia stata impugnata, che abbia dichiarato l'inefficacia del provvedimento cautelare per mancata instaurazione del giudizio di merito, esaurendosi il procedimento ex art 700 cod proc civ (che non sorga incidentalmente nel corso di un giudizio) con la pronunzia sul chiesto provvedimento cautelare, e dovendo ogni ulteriore attivita processuale delle parti essere in ogni caso preceduta da una citazione a giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)