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Sez. 2, Sentenza n. 1995 del 08/07/1974 (Rv. 370254 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - ESAURIMENTO CON L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - GIUDIZIO DI MERITO - AUTONOMIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE PER LA CONVALIDA DELLA MISURA CAUTELARE - ILLEGITTIMITA - EFFETTI - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Stato
decisa il 1974-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370254-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - ESAURIMENTO CON L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - GIUDIZIO DI MERITO - AUTONOMIA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE PER LA CONVALIDA DELLA MISURA CAUTELARE - ILLEGITTIMITA - EFFETTI - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*

Il procedimento introdotto con il ricorso proposto ai sensi dell'art 700 cod proc civ, si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di urgenza al quale non deve seguire un giudizio di convalida, ma un autonomo giudizio sul merito della causa, da instaurarsi mediante un distinto atto di citazione. Pertanto, se il pretore, anziche fissare un termine per l'inizio di tale giudizio, abbia, invece, disposto la prosecuzione del processo dinanzi a se e lo stesso processo, in Mancanza di conclusioni di merito proposte dalle parti, abbia assunto il contenuto di un giudizio di convalida sulla misura cautelare, la sentenza di appello che lo ha concluso deve essere cassata senza rinvio, perche emanata in esito ad un procedimento non previsto dalla legge. (Conf 2688'64, mass n 304027).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)