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Sez. 6, Sentenza n. 15964 del 08/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266534 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Falsa denuncia di smarrimento di assegno consegnato a terzi in adempimento di un'obbligazione - Calunnia - Configurabilità - Ragioni - Depenalizzazione del reato di appropriazione di cosa smarrita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266534-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 647 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)