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Sez. 7, Ordinanza n. 20644 del 16/02/2016 Cc. (dep. 18/05/2016) Rv. 267132 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ricettazione di bene proveniente da reato ex art. 647 cod. pen. - Configurazione del reato - Sussistenza - Depenalizzazione del reato di appropriazione di cosa smarrita - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267132-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

La ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 647 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)