Sez. 2, Sentenza n. 332 del 10/02/1970 (Rv. 345217 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU VOLONTARIA - A FAVORE DI EDIFICIO FUTURO - EFFETTI REALI - CONDIZIONI - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - MANCANZA - SUOLO EDIFICATORIO - QUALITA DI FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU VOLONTARIA - A FAVORE DI EDIFICIO FUTURO - EFFETTI REALI - CONDIZIONI - COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - MANCANZA - SUOLO EDIFICATORIO - QUALITA DI FONDO DOMINANTE - ESCLUSIONE.*
La convenzione costitutiva di una servitu a vantaggio di edificio futuro non produce immediatamente effetti reali ma soltanto obbligatori, suscettibili di trasformarsi in effetti reali a seguito della costruzione dell'edificio, e cio in quanto ogni diritto reale di servitu nasce come rapporto giuridico attuale tra il fondo dominante e quello servente ne puo in tale fattispecie considerarsi fondo dominante, in luogo dell'edificio costruendo, il suolo edificatorio, data la diversita economico-sociale esistente tra i due beni. (V 3316-69, massima n 343364 2602-67, massima n 329969 2156-66, massima n 324212 498-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)