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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 03/02/1999 (Rv. 522885 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per cassazione - Rinunzia al ricorso - Termine ultimo - Inizio della relazione nell'udienza camerale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522885-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Nel procedimento disciplinare notarile, a norma del combinato disposto degli artt. 153, 154, 155, 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'udienza camerale si svolge con la partecipazione (necessaria) del p.m. e (eventuale) del notaio. Pertanto, rinvenendosi nel procedimento un'udienza (per quanto camerale) e non un'adunanza in camera di consiglio, il termine ultimo per presentare la rinunzia al ricorso è costituito dalla prima delle due ipotesi di cui all'art. 390 cod. proc. civ., e cioè dall'inizio della relazione in camera di consiglio, e non dalla seconda (notifica della richiesta del p.m. di cui all'art. 375 cod. proc. civ.), che attiene al diverso caso della mancanza di un'udienza, essendovi solo l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)