Sez. L, Ordinanza n. 21876 del 19/10/2007 (Rv. 599579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rinunzia al ricorso per cassazione - Proponibilità - Condizioni - Fino alla notifica ai difensori delle parti della relazione del consigliere relatore - Fondamento - Fattispecie concernente rinuncia al ricorso per regolamento di competenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento per la decisione in camera di consiglio, il difetto di coordinamento tra la disposizione dell'art. 390, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la parte può rinunziare al ricorso per cassazione "finchè non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del pubblico ministero" e il nuovo procedimento per la decisione in camera di consiglio di cui agli artt. 375, 380 bis e, nella specie, 380 ter cod. proc. civ., va risolto nel senso che la rinunzia risulterà consentita solo se proposta prima della notifica ai difensori delle parti della relazione del consigliere relatore, non potendo la rinunzia al ricorso interrompere il procedimento decisorio attivato con il deposito della relazione, al pari di quanto avviene nella pubblica udienza, ove l'obbligo della decisione non può essere frustrato dopo l'inizio della relazione (principio affermato in procedimento per regolamento di competenza rimesso all'adunanza della S.C. in camera di consiglio, in cui il ricorrente aveva notificato alla controparte l'atto di rinunzia all'istanza di regolamento di competenza successivamente alla notifica della relazione del consigliere relatore)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)