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Sez. 3, Sentenza n. 9614 del 27/11/2013 Ud. (dep. 27/02/2014) Rv. 258729 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 29, quattuordecies del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Gestore dell'impianto e dello smaltimento dei rifiuti - Affidamento del servizio a terzi - Autorizzazione integrata ambientale - Responsabilità per la violazione delle prescrizioni - Individuazione del soggetto responsabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258729-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Gestore di un impianto di trattamento di rifiuti e, quindi, responsabile della violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, è il titolare del provvedimento abilitativo, anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività sia stato affidato in regime di concessione a terzi. (In applicazione del principio, è stata affermata la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una azienda consortile ecologica territoriale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/02/2005 num. 59 art. 16, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 decies, Decreto Legisl. 29/06/2010 num. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)