Sez. 3, Sentenza n. 19576 del 17/12/2013 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 260080 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Regime normativo relativo alla autorizzazione integrata ambientale - Assorbimento o sostituzione della disciplina relativa alla autorizzazione allo scarico - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento delle acque, il regime della autorizzazione integrata ambientale non assorbe nè sostituisce la disciplina relativa alla autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006 qualora l'attività svolta e gli impianti esercitati non rientrino tra quelli espressamente indicati nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stato escluso che la procedura di rinnovo della autorizzazione integrata ambientale ex art. 9 del D.Lgs. n. 59 del 2005 fosse applicabile allo scarico dei reflui provenienti da un consorzio industriale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/02/2005 num. 59 art. 9, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quater, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)