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Sez. 1, Sentenza n. 2979 del 19/10/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177816 - 01

ARMI - VENDITA - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI LICENZA - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE SPROVVISTO DI PORTO D'ARMI - NORMA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177816-01

ARMI - VENDITA - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI LICENZA - ESCLUSIONE - ACQUIRENTE SPROVVISTO DI PORTO D'ARMI - NORMA APPLICABILE.*

Il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di permesso di porto d'armi, un'arma comune da sparo senza necessità di apposita licenza; ma se il cessionario o acquirente sia sprovvisto del permesso di porto d'armi risponderà della contravvenzione ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e non già del delitto previsto e punito dagli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974. (Conf mass n 170979; (Conf mass n 170978; (Conf mass n 163180; (Conf mass n 163178).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/1956 num. 1452 art. 6, Decreto Legge 22/11/1956 num. 1274 art. 4, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)