Sez. 1, Sentenza n. 2442 del 15/02/1984 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163178 - 01
ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI LICENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA.*
ARMI - VENDITA - IN GENERE - DI ARMA COMUNE DA SPARO - DA PRIVATO A PRIVATO - OBBLIGO DI LICENZA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di permesso di porto di armi, un'arma comune da sparo senza necessità di una specifica licenza di polizia, ma deve darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/11/1956 num. 1274 art. 4, Legge 22/12/1956 num. 1452 art. 4, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)