Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo vigente
Art. 115
1. Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.
2. Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.
Art. 116
1. L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non puo' essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
2. I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono piu' impugnare.
Art. 117
1. Se il matrimonio e' stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed e' stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
1. Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.
Art. 119
1. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
2. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120
1. L'azione di disconoscimento di paternita' e' soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimita' di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gia' estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
1. Le azioni di reclamo di stato di figlio nato nel matrimonio, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.
Art. 122
1. Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
2. Il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non puo' essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
3. Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purche' i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali e' ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice.6
2. I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.6
3. Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e' ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa e' soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
4. Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
5. I giudizi relativi alla dichiarazione di paternita' o di maternita' ... proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non e' intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia gia' ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 125
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Art. 126
1. La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e' applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state gia' impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.
Art. 127
1. Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.
Art. 127-bis
1. I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.
Art. 128
1. Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si e' verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, puo' privare il genitore della patria potesta' sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e puo' provvedere in conformita' all'art. 342 del codice.
Art. 129
1. Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
2. Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia' nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacita' previste dal codice stesso.
Art. 130
Art. 131
1. Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
Sezione II. Disposizioni relative al Libro II
Art. 132
Art. 133
1. La rinunzia all'eredita' o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorche' si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.
Art. 134
1. La disposizione dell'art. 528 del codice e' applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari.
2. L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.