Sez. 5 - , Sentenza n. 27331 del 29/12/2016 (Rv. 642388 - 03)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | ONLUS - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE
In materia di agevolazioni tributarie, le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpetazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall'altro, che l'esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)