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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24952 del 06/11/2020 (Rv. 659771 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Frazionamento del mutuo - Natura giuridica - Atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca - Rilevanza degli accordi - Esclusione - Condotta colposa della banca - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659771-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Il frazionamento del mutuo fondiario costituisce una rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca e, dunque, è da qualificare alla stregua di atto unilaterale del creditore ipotecario, che non muta natura quand'anche a tale rinuncia sia stato fatto riferimento in eventuali accordi raggiunti dal concedente con il mutuatario o da quest'ultimo con i promissari acquirenti. Ne consegue che il rifiuto opposto dalla banca, in quanto esercizio di un diritto del creditore ipotecario, non potrà integrare di per sé una condotta omissiva colposa, salvo che la rinuncia alla indivisibilità dell'ipoteca abbia costituito oggetto di assunzione di specifica obbligazione avente fonte in un titolo negoziale, ovvero la legge preveda espressamente detta rinuncia quale corrispondente obbligo dell'attribuzione di un diritto al frazionamento posto in capo a specifici soggetti legittimati a richiederlo.

Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)