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Sez. 1, Sentenza n. 7453 del 20/03/2008 (Rv. 602711 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Frazionamento del mutuo - Natura giuridica - Atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca - Conseguenze - Aumento della quota di finanziamento a carico dei terzi acquirenti - Illegittimità.
Stato
decisa il 2008-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602711-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Il frazionamento del mutuo fondiario, in quanto atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca, avente carattere dichiarativo, non può costituire fonte di nuove obbligazioni per il terzo acquirente che non vi abbia partecipato, il quale rimane obbligato nei confronti del mutuante nei limiti in cui si è accollato il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. Ne consegue l'illegittimità della suddivisione che non abbia rispettato le quote di accollo pattuite dal mutuatario con i terzi acquirenti, aumentandone l'ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273 com. 4, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)