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Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/04/2021) Rv. 281031 - 03

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Attività distrattiva commessa da imprenditore bancario - Reato di cui all'art. 216 legge fall. - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281031-03

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell'attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d'impresa, sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo della fattispecie di reato di cui all'art. 216 legge fall. (In applicazione del principio, si è ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale degli amministratori di un istituto di credito che avevano disposto, nel proprio interesse e di terzi, la concessione di affidamenti o finanziamenti senza le necessarie garanzie, in contrasto con le finalità del corretto esercizio dell'attività creditizia).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Testo Unico 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)