Sez. 5, Sentenza n. 18517 del 22/02/2018 Ud. (dep. 30/04/2018) Rv. 273073 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta in relazione all'attività di finanziamento e credito delle banche - Zona di rischio penale - Nozione - Rilevanza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cd. "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)