diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 39289 del 04/10/2024 Cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 287092-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Credito maturato per la pena pecuniaria - Eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ. - Produzione dell’ordine di esecuzione della pena - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287092-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna.

Cod. Civ. art. 1243, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)