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Sez. 1, Sentenza n. 31532 del 28/05/2026 Cc. (dep. 18/08/2026) Rv. 290382-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Credito maturato per il mantenimento del detenuto - Eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ. - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290382-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, non può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito maturato verso il detenuto per le spese di mantenimento, non essendo tale credito certo, né esigibile, prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito, né essendo comunque configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)