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Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 04/05/1994 (Rv. 486489 - 01)

Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori) | Art. 2231 cod. civ. - Disciplina - Applicazione negli arbitrati di equità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486489-01

Arbitrato - Equità (arbitri amichevoli compositori)

La disposizione dell'art. 2231 cod. civ. - secondo cui "quando l'esercizio di una attività professionale è condizionata alla iscrizione in un albo od elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione" - avendo carattere cogente ed inderogabile, deve essere applicata anche negli arbitrati di equità, giacché gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformità di questa e non dello stretto diritto, nondimeno hanno il dovere di osservare le norme di ordine pubblico, e cioè quelle dettate in vista d'interessi generali, non derogabili dalla volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)