Sez. 1, Sentenza n. 8231 del 16/06/2000 (Rv. 537688 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Arbitrato - Equità (arbitrati amichevoli compositori) - "Errores in iudicando" - Denunciabilità - Esclusione - "Errores in procedendo" - Nullità ex art. 829 n. 4 cod.proc.civ. - Configurabilità - Distinzione tra violazione di norme derogabili e norme di ordine pubblico ai fini della deducibilità della violazione - Applicabilità alle norme processuali - Esclusione - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Il principio secondo cui gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto sostanziale, salvo si tratti di norme fondamentali di ordine pubblico, con la conseguenza della non impugnabilità del lodo per errores in iudicando, non si estende alle violazioni di natura processuale, che possono integrare le cause di nullità del lodo di cui all'articolo 829 n. 4 cod.proc.civ. (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato - e, decidendo nel merito, dichiarata la nullità del lodo pronunciato in presenza di una competenza funzionale del tribunale fallimentare - la sentenza del giudice d'appello che aveva erroneamente posto la questione se quella sulla competenza costituisse norma di ordine pubblico, la cui violazione fosse denunciabile anche in presenza di un lodo pronunciato secondo equità, risolvendola negativamente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 808, Cod. Pen. art. 829
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)