Sez. 3, Sentenza n. 5865 del 17/11/1984 (Rv. 437538 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA COSA - LUOGO DI PAGAMENTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA COSA - LUOGO DI PAGAMENTO.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale, qualora il pagamento del prezzo della vendita non sia avvenuto contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, trova applicazione la regola generale del pagamento al domicilio del venditore, di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 cod. civ. atteso che tale regola, seppure formulata nei termini restrittivi di una esplicita esclusione contrattuale del pagamento al momento della consegna, va estesa - secondo la "ratio" del sistema - al caso che il prezzo non sia stato di fatto corrisposto nel luogo e nel tempo della consegna. (V 4636/79, mass n 401170; (Conf 6263/82, mass n 423924; (Conf 2410/81, mass n 413178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)