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Sez. 2, Sentenza n. 4636 del 08/08/1979 (Rv. 401170 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE IN UNA DATA DETERMINATA - VANO DECORSO DEL TERMINE PER FATTO IMPUTABILE AL DEBITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401170-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE IN UNA DATA DETERMINATA - VANO DECORSO DEL TERMINE PER FATTO IMPUTABILE AL DEBITORE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*

Il debitore non puo invocare, ai fini della Competenza territoriale, la clausola che prevede il pagamento presso di lui, quando sia previsto altresi il momento nel quale lo si deve effettuare, e tale momento sia vanamente decorso per fatto imputabile allo stesso debitore: in tal caso, non potendosi considerare operante la clausola di pagamento presso il debitore si deve aver riguardo alla norma di cui all'ultimo comma dell'art 1498 cod civ, la quale statuisce che, ove il prezzo non si debba pagare al momento della consegna, il pagamento deve effettuarsi al domicilio del venditore. (V 2256/73, mass n 365528).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)