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Sez. 3, Ordinanza n. 10812 del 07/06/2004 (Rv. 573425 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza - Sottoscrizione - Difensore non abilitato al patrocinio in cassazione - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573425-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito il mandato "ad litem" per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra, all'uopo, il rilascio di un'ulteriore procura. Il mandato alle liti conferito per un determinato grado di giudizio di merito, difatti, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente anche istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio (art.83 u.c. c.p.c.), il disposto della norma speciale di cui all'art.47, I comma del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)