Sez. 2, Sentenza n. 3538 del 25/03/1995 (Rv. 491400 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza - Sottoscrizione - Difensore non abilitato al patrocinio in cassazione - Validità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente firmata dal procuratore della parte nel giudizio di merito, non essendo in tal caso necessaria una procura speciale, né richiedendosi che il difensore sia iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)