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Sez. 3, Sentenza n. 6567 del 07/11/1983 (Rv. 431281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ESTENSIONE - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431281-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCANZA DI RICUSAZIONE - OBBLIGO DI ESTENSIONE - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

In difetto di ricusazione, la violazione dell'Obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in Sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza. (V 1870/81, mass n 412556; (V 23/81, mass n 410406; (V 5594/80, mass n 409453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)