Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 02/04/1981 (Rv. 412556 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
All'infuori dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte, l'inosservanza dell'Obbligo, per il giudice medesimo, di astenersi, negli altri casi previsti dall'art 51 cod proc civ, non incide sulla validita della sentenza da lui emessa od alla cui deliberazione abbia partecipato, ove le parti non abbiano proposto tempestiva istanza di ricusazione. (V 396/81, mass n 410858; (Conf 23/81, mass n 410406; (Conf 5594/80, mass n 409453).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)