Sez. U, Sentenza n. 3409 del 25/05/1981 (Rv. 413998 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA - PERSONALE - IN GENERE - PERSONALE PRECARIO - ASSUNZIONE ED AFFIDAMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI IN VIOLAZIONE DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA - NULLITA ED INEFFICACIA - CONSEGUENZE - PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO EFFETTUATE SENZA INCARICO - ATTIVITA DI MERO FATTO - CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ESPERIBILITA DELLA SOLA AZIONE DI ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA - PERSONALE - IN GENERE - PERSONALE PRECARIO - ASSUNZIONE ED AFFIDAMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI IN VIOLAZIONE DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA - NULLITA ED INEFFICACIA - CONSEGUENZE - PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO EFFETTUATE SENZA INCARICO - ATTIVITA DI MERO FATTO - CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO COMPENSO - ESPERIBILITA DELLA SOLA AZIONE DI ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
In tema di personale precario delle universita, l'articolo unico del DL 23 dicembre 1978 n 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979 n 54, il quale prevede la nullita ed improduttivita di qualunque effetto delle assunzioni e dello affidamento dei compiti istituzionali in violazione della vigente legislazione universitaria, comporta - con riguardo a prestazioni di insegnamento universitario, che siano state effettuate, ancorche in data anteriore alla suddetta norma, senza incarico, ovvero in base ad incarico viziato per contrasto con l'indicata legislazione (come quello che difetti del controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art 5 della legge 26 gennaio 1962 n 16) - la configurabilita di un'attivita di mero fatto, che non e ricollegabile ad un rapporto di lavoro subordinato, ne pubblico, ne privato. In relazione a tale attivita, pertanto, la tutela per il docente per il conseguimento del compenso non puo essere realizzata neppure ai sensi dell'art 2126 cod civ, bensi solo attraverso l'Azione generale di arricchimento, nel concorso dei requisiti di cui agli artt 2041 e 2042 cod civ, la quale e devoluta alla cognizione del giudice ordinario ed e soggetta alle comuni regole di Competenza per valore e territorio. (V 1484/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/01/1962 num. 16 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1978 num. 817 art. 1 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1, DPR 11/07/1980 num. 387 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)