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Sez. U, Sentenza n. 882 del 06/02/1984 (Rv. 433083 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO ESPLETATA PRESSO UN'UNIVERSITÀ O ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO SCRITTO DI NOMINA - SUFFICIENZA - VIZI DI INVALIDITÀ DI DETTO ATTO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AD INCARICO DI INSEGNAMENTO PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA CONFERITO PER L'ANNO ACCADEMICO 1970-1971.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433083-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO ESPLETATA PRESSO UN'UNIVERSITÀ O ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO SCRITTO DI NOMINA - SUFFICIENZA - VIZI DI INVALIDITÀ DI DETTO ATTO - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AD INCARICO DI INSEGNAMENTO PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA CONFERITO PER L'ANNO ACCADEMICO 1970-1971.*

Con riguardo ad attività di insegnamento universitario espletata presso un'università od un istituto statale di istruzione superiore, quale l'istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, "statizzato" con d.P.R. 14 febbraio 1970 n. 750, la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, deve essere affermata in presenza di un atto scritto di nomina, da cui emerga l'inequivoca volontà dell'amministrazione di inserire il dipendente nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale mancata predeterminazione della retribuzione, così come la circostanza che l'incarico d'insegnamento venga conferito a soggetto legato da altro rapporto d'impiego, sia pure con lo stato. Tale principio non trova deroga per il caso di vizi d'Invalidità di detto atto di nomina, purché essi non implichino giuridica inesistenza dell'atto medesimo. Ne consegue, con riferimento ad incarico d'insegnamento presso il predetto istituto di Reggio Calabria conferito per l'anno accademico 1970-1971, che deve ritenersi idoneo al fine indicato, alla stregua della legislazione all'epoca vigente (art. 25 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 richiamato da art. 20 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), un atto di nomina proveniente dal rettore o direttore dell'istituto medesimo, a prescindere dall'eventuale vizio derivante da Mancanza di nulla-osta od autorizzazione del ministro competente. (V 4212/82, mass n 422191; (V 1495/82, mass n 419312; (V 3409/81, mass n 413998; (V 2217/81, mass n 412954; (V 1484/81, mass nn 412157, 412158 e 412159).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/01/1962 num. 16 art. 5, Legge 24/02/1967 num. 62 art. 7, Legge 24/02/1967 num. 62 art. 9, DPR 14/02/1970 num. 750, DPR 28/12/1970 num. 1079 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)