diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 16503 del 05/07/2017 (Rv. 644956 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644956-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 5, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)