Sez. 3 - , Ordinanza n. 11749 del 15/05/2018 (Rv. 648644 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità medica - Obbligo di acquisire il consenso informato - Violazione - Lesione del diritto all’autodeterminazione - Autonoma risarcibilità - Sussistenza - Necessità di prova specifica - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Dalla lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione determinata dalla violazione, da parte del sanitario, dell'obbligo di acquisire il consenso informato deriva, secondo il principio dell"id quod plerumque accidit" un danno-conseguenza autonomamente risarcibile - costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso psichicamente e fisicamente - che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 5, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)