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Sez. 2, Ordinanza n. 10212 del 16/04/2024 (Rv. 670740-01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Procedimento sanzionatorio di cui all’art. 195 TUF - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione per relationem - Rinvio alla proposta - Ammissibilità - Condizioni. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670740-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative emesse dalla Consob, il decreto che commina la sanzione può essere motivato per relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi, sia reso disponibile agli

interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e sia evidenziato l'avvenuto esame dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)