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Sez. 2 - , Sentenza n. 4 del 03/01/2019 (Rv. 652574 - 04)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Procedimento sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione "per relationem" - Rinvio alla proposta - Ammissibilità - Presupposti - Condivisione da parte del Direttorio della Banca d'Italia delle relative argomentazioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652574-04

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

Al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del testo unico in materia bancaria e creditizia è applicabile l'art. 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il decreto del Direttorio della Banca d'Italia che commina la sanzione può essere motivato "per relationem" mediante il rinvio all'atto che ne contiene la proposta, purché questo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione. In particolare, il suddetto Direttorio, ove condivida tale proposta, non è tenuto a ribadirne le argomentazioni.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)