diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8234 del 24/11/1982 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160638 - 01

ARMI - IN GENERE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA EX ART. 58 REG. T.U.L.P.S. - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160638-01

ARMI - IN GENERE - OBBLIGO DELLA DENUNCIA EX ART. 58 REG. T.U.L.P.S. - ESTREMI.*

Soggetti all'Obbligo di una nuova denuncia sono solo i trasferimenti dell'arma da una località all'altra dello stato. Ne consegue che il rinnovo della denuncia non è richiesto per i trasferimenti di quartiere, via, zona che comportano un semplice mutamento di Competenza territoriale, sempre che si tratti di uffici dipendenti dalla medesima autorità locale di P.S.. (nella specie, l'imputato aveva presentato la predetta denuncia non al Commissariato della zona in cui abitava, ma alla Questura, in quanto in quella zona non C'era un Commissariato di P.S. ma il comando dei carabinieri). (V mass n 156111).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)