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Sez. 1, Sentenza n. 10728 del 28/09/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156111 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Stato
decisa il 1982-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156111-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*

Colui che trasferisce armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da una località all'altra del territorio nazionale, appartenenti a diverse circoscrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, deve ripetere la denuncia, in osservanza del disposto dell'articolo 58 del relativo regolamento e la violazione di tale Obbligo non integra il reato previsto dal predetto articolo 58 e punito dall'art. 221 del testo unico, bensì quello originariamente previsto come contravvenzione dall'articolo 697 del codice penale ed attualmente punito, quale delitto, dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, in relazione all'art. 10 della legge stessa. (Conf mass n 147569; (Conf mass n 146799; (Conf mass n 144058; (Conf mass n 143016; (Conf mass n 142081; (contra, nel senso che il delitto integrato sarebbe quello di cui all'art. 10 della legge n. 110 del 1975; (V mass n 144166).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)