Sez. L, Sentenza n. 1990 del 18/02/1993 (Rv. 480978 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Condanna penale del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche - Responsabilità civile dello stesso - Accertamento conseguente e proponibilità dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. - Condizione - Pronuncia della condanna nella forma del decreto penale - Idoneità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro
La condanna penale del datore di lavoro per un reato contravvenzionale previsto dalle norme antinfortunistiche è sufficiente per il riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro stesso e, quindi, per la proponibilità della azione di regresso dell'Istituto, qualora risulti che l'infortunio sul lavoro (ancorché non costituente elemento integrante della fattispecie criminosa) si è verificato per la mancata osservanza delle norme di sicurezza; né ha rilevanza che la condanna stessa sia stata pronunciata nella forma del decreto penale, il quale, divenuto esecutivo ai sensi ai sensi dell'art. 507 e segg. cod. proc. pen. (previgente) acquista efficacia di giudicato, con la conseguenza che i fatti in esso accertati fanno stato nel giudizio civile, rispetto al quale tale giudicato è da qualificare come esterno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)